(Estratto dalla vigente Normativa su affiliazione e tesseramento Quadriennio Paralimpico 2025-2028)

Art. 9 – TESSERAMENTO - TIPOLOGIE VARIE
9.1 - Le pratiche di tesseramento degli stranieri extracomunitari e comunitari e le relative procedure sono sottoposte alla diretta competenza della Segreteria Federale.

9.2 – Tesseramento soggetti extracomunitari non professionisti
Il tesseramento degli Atleti extracomunitari non professionisti non rientra nel novero delle quote d’ingresso che il CIP riceve annualmente dal CONI e che, successivamente, provvede a ripartire tra le Federazioni Sportive Paralimpiche, le Discipline Sportive Paralimpiche e le Entità Sportive da esso riconosciute.
Per la richiesta di tesseramento di uno straniero extracomunitario non professionista dovrà essere presentata, annualmente e in forma cartacea, la seguente documentazione:
      a) tesseramento, mod “tes/soc”, e relativa ricevuta di versamento della tassa prevista;
      b) copia del permesso di soggiorno valido per l’intero anno sportivo, autenticata dal Presidente della Società richiedente (non saranno in alcun caso ritenuti validi i permessi di soggiorno per turismo);
      c) copia di un valido documento d’identità, autenticato dal Presidente della Società richiedente;
      d) lettera di svincolo della Federazione del Paese di provenienza (solo se già tesserato all’estero);
      e) lettera di svincolo della Società sportiva del Paese di provenienza (solo se già tesserato all’estero);
       f) cartellino internazionale di classificazione (solo se Atleti già praticanti attività Sportiva all’estero);
      g) nel caso il tesserando non sia mai stato tesserato con la Federazione o Società del Paese di provenienza, alla domanda dovrà essere allegata autocertificazione autografa.
La mancanza di uno solo dei documenti di cui sopra, comporterà la non validità della domanda presentata.
Il Presidente/Rappresentante Legale della Società dovrà garantire la conformità della documentazione inserendo negli stessi la dicitura “Per presa visione dell’originale” seguita dalla firma.
Negli anni sportivi successivi, il rinnovo del tesseramento di soggetti extracomunitari non professionisti non potrà mai avvenire con la modalità on-line ma, annualmente, andrà ripresentata la domanda, tramite il modulo “tes/soc”, allegando la sopraccitata documentazione.

Tutti gli stranieri extracomunitari non professionisti tesserati potranno regolarmente gareggiare in competizioni FISPES ufficiali, solo a seguito della ricezione dell’autorizzazione per iscritto da parte della Federazione. La prestazione di un atleta extracomunitario non potrà però essere riconosciuta ai fini dell’omologazione di record italiani o per l’assegnazione di titoli individuali.

9.3 – Tesseramento soggetti extracomunitari professionisti
Per il tesseramento degli Atleti extracomunitari professionisti si farà riferimento alle quote assegnate dal CONI al CIP in considerazione delle politiche statali sui flussi migratori, valide per tutte le Entità riconosciute.
Sarà cura del CIP, sulla base delle specifiche esigenze rappresentate dalle Federazioni Sportive Paralimpiche e dalle Entità riconosciute, operare la ripartizione fra le stesse e il Comitato. Per soggetti extracomunitari professionisti devono intendersi tutti coloro che entreranno in Italia a seguito di un ingaggio. Per richiederne il tesseramento ci si dovrà scrupolosamente attenere alle Norme emanate annualmente dal CONI d’intesa con il Ministero dell’Interno.
9.3 - Tali quote non riguardano i soggetti extracomunitari non professionisti che vengano tesserati in qualità di Tecnici e/o Allenatori. Gli stessi, per poter essere tesserati, dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti dalle vigenti Leggi per l’accesso e il soggiorno in Italia, nonché del brevetto che li abilita alla qualifica per la quale verranno tesserati; In tal caso, saranno equiparati a tutti gli effetti ai Tecnici e Allenatori di cittadinanza italiana (art 25.2 RO)
9.4 – Tesseramento soggetti comunitari
9.4.1 Il primo tesseramento di soggetti comunitari provenienti da Federazione appartenente ad una Nazione Membro della Comunità Europea, siano essi atleti o altre figure societarie, può essere presentato unicamente in forma cartacea, inviando alla Segreteria Generale tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente per il tesseramento dei soggetti italiani.
9.4.2 Ai fini del tesseramento è necessario, solo per i richiedenti che soggiornino in Italia per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, essere in regola con quanto disposto in materia di soggiorno dei Cittadini dell’Unione Europea ai sensi del DLGS n. 30 del 6.02.2007 e successive modificazioni e integrazioni.
9.4.3 Se l'interessato svolge già attività con una Federazione straniera comunitaria, aderente ai medesimi organismi internazionali cui aderisce la FISPES, è necessario esibire, in aggiunta alla documentazione cartacea di primo tesseramento, un “nulla osta” rilasciato da codesto organismo e copia del cartellino internazionale di classificazione.
9.4.4 Negli anni successivi il rinnovo del tesseramento dovrà sempre essere perfezionato mediante la procedura prevista all'art. 9.4.1 del presente Regolamento.
9.4.5 Gli atleti comunitari, muniti di tessera federale, sono autorizzati a partecipare a tutta l'attività federale al pari degli atleti di nazionalità italiana. La prestazione di un atleta comunitario non potrà però essere riconosciuta ai fini dell’omologazione di record italiani o per l’assegnazione di titoli individuali.

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